Politica per l’industria: il Golden Power

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Anche le imprese della robotica protette dalle scalate

Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile, noto come “Decreto liquidità”, potenziano significativamente il cosiddetto Golden Power, lo strumento che consente di salvaguardare gli assetti proprietari e l’operatività delle società italiane, pubbliche e private, estendendolo a nuovi “settori strategici” le cui imprese ora godranno della protezione dello Stato dalle cosiddette “scalate ostili”, ma non solo

Con le modifiche apportate, anche aziende che operano nella robotica, nell’intelligenza artificiale, nell’alimentare, nella sanità, nella finanza e nel settore bancario e assicurativo entrano ora di diritto nello scudo del Golden Power.

Una scelta, quella del Governo, che segue le indicazioni della Commissione Europea, che con la Raccomandazione del 26 marzo 2019 ha esortato gli Stati comunitari “ad avvalersi appieno dei meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti” a causa del rischio di acquisizioni “predatorie” di imprese e asset strategici europei.

Un rischio che la crisi economica connessa all’emergenza Covid-19 ha drasticamente aumentato, esponendo ad ingressi ostili nel capitale societario molte imprese del nostro Paese.

Ma il processo di potenziamento del Golden Power è iniziato già da tempo, come spiega Alessandro Aresu, consigliere scientifico di  Limes ed esperto di affari internazionali.

“Esiste da circa 3-4 anni una corsa allo scrutinio degli investimenti esteri da parte della maggior parte dei Paesi del mondo”, dice Aresu. “È un processo che nasce dagli Stati Uniti, che hanno sempre avuto poteri giganteschi di intervento sugli investimenti esteri in tantissimi settori, e che ora aumentano per difendersi dagli acquisti cinesi: dalla robotica all’analisi dei dati, fino ai materiali e ai terreni in alcuni casi.

In questo scenario, è avvenuto un adattamento delle varie normative di controllo degli investimenti nei vari Paesi europei”, continua Aresu. “In risposta alla Comunicazione della Commissione Europea del 26 marzo 2019, oltre che a sollecitazioni del Copasir (il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblicandr), l’Italia ha esteso i propri poteri.

Si tratta di un processo già in corso prima della crisi legata al Coronavirus, che senz’altro ha incrementato la volontà degli Stati europei di proteggere i propri asset strategici”.

Si tratta di una rivoluzione che non solo allarga il perimetro dell’esercizio di questo potere, ma ne aumenta anche la portata: con l’aumento dei settori strategici su cui lo Stato potrà intervenire per proteggere le imprese italiane, aumentano anche i casi in cui sarà possibile attivare lo scudo.

I poteri del Golden Power

La nuova disciplina del Golden Power è stata introdotta nel marzo 2012, con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, poi convertito con Legge n.56 dell’11 maggio 2012, che ha sostituito la precedente normativa, istituendo una strategia organica di salvaguardia da possibili scalate ostili degli assetti proprietari delle società che operano nei settori tradizionalmente strategici e di interesse nazionale, come la difesa, la sicurezza nazionale, l’energia, i trasporti, le comunicazioni, e più di recente il 5G.

Il potere dello Stato si manifesta attraverso una serie di strumenti. In particolare, lo Stato può:

  • Opporsi o dettare specifiche condizioni per l’acquisto di partecipazioni di società strategiche
  • Chiedere modifiche o porre il veto a determinate delibere societarie di rilievo straordinario

Fino al Decreto Liquidità, per quanto riguarda i settori strategici (che finora erano energia, trasporti e comunicazioni), il Golden Power obbliga alla notifica da parte delle società coinvolte di due tipi di azioni, definite dai commi 2 e 5 dell’art. 2 del Decreto Legge 21/2012:

  1. Tutte le delibere, atti od operazioni adottati da una società che detiene uno o più degli attivi strategici devono essere notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora tali atti ineriscano a modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi; al cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi a oggetto la fusione o la scissione della società; al trasferimento all’estero della sede sociale; al mutamento dell’oggetto sociale, allo scioglimento della società, alla modifica di clausole statutarie, al trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.
  2. Deve essere notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche l’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione Europea, di partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società.

Come si è detto, il Governo può (entro 45 giorni lavorativi) impedire, chiedere modifiche o dettare condizioni a queste operazioni, nel caso in cui riconosca in esse una “situazione di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici” su due fronti: la sicurezza e il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti.

I nuovi settori strategici

Dallo scorso 8 aprile si sono aggiunti numerosi settori strategici a quelli originariamente protetti dai poteri speciali dello Stato. Il Governo ha infatti incluso tutte le aree indicate dal Regolamento Ue 2019/452 che, secondo la relazione illustrativa del Decreto Liquidità, sono così identificati:

  • Settore Idrico
  • Sanità: biomedica, biosanitario, settori di approvvigionamento
  • Trattamento e archiviazione dei dati
  • Accesso e controllo delle informazioni sensibili, compresi i dati personali
  • Infrastrutture elettorali
  • Finanza, credito, assicurazioni
  • Aerospazio e nucleare: infrastrutture e tecnologie
  • Strutture sensibili
  • Investimenti in terreni e immobili per le strutture sopraelencate
  • Intelligenza Artificiale
  • Robotica, semiconduttori, cybersicurezza
  • Nanotecnologie e biotecnologie
  • Approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, compreso l’agroalimentare e la sicurezza alimentare
  • Infrastrutture e produzione di energia
  • Trasporti
  • Media
  • Stoccaggio dell’energia quantistica e nucleare

 

I nuovi strumenti del Golden Power

Innanzitutto, per le aziende operanti in questi settori (e quelli già inclusi nello scudo del Golden Power: energia, trasporti, comunicazioni, 5G), la protezione dall’acquisto di partecipazioni tali da assumere il controllo della società è estesa agli acquirenti provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea fino al prossimo 31 dicembre 2020.

Inoltre, si introduce l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio anche per i “non controlling investments” da parte di società provenienti da Stati al di fuori dell’Ue, se sono di valore pari o superiore a 1 milione di euro: nello specifico, è necessario notificare anche le acquisizioni “che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute”. Ma il caso dell’acquisizione è un evento che nella storia di un’impresa accade raramente. Diverso è il discorso dell’operatività aziendale. Oltre a difendere le società di questi settori da eventuali tentativi di scalate ostili, il Golden Power, come si è detto, impone alle aziende che detengono “asset strategici” in questi settori, di notificare al Governo qualunque atto implichi una modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità o della destinazione degli asset.

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